Forma autorizzata del nome
Parrocchia di San Maurizio e Compagni, Campodenno, 1959 luglio 12 -
Parrocchia di San Maurizio e Compagni
ente della chiesa cattolica
La chiesa di Campodenno fu elevata a parrocchia solo il 12 luglio 1959. La parrocchia comprende attualmente anche la chiesa di S. Pancrazio che sorge sopra Campodenno su un dosso che prende il nome dalla chiesetta, che si trova nominata anche come chiesa di S. Pancrazio sul Monte.
Con D.M. 3092/12/1986 pubblicato sulla G.U. 24/01/1987 la parrocchia è stata dichiarata Persona Giuridica Privata (Trib. di Trento, Reg. Pers. Giur. n° 232). Essa è compresa nel decanato di Denno.
La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare. La cura pastorale è affidata ad un parroco sotto l'autorità del vescovo diocesano, cui unicamente spetta il diritto di erigere, sopprimere o modificare le parrocchie. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica. Come regola generale essa è territoriale, in quanto comprende tutti i fedeli di un determinato territorio (Codice di diritto canonico, cann. 515 e 518).
Il parroco, in quanto pastore della parrocchia affidatagli, esercita la cura pastorale di quella comunità, per la quale compie le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici. Il parroco non può essere una persona giuridica, ma il vescovo diocesano può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione comunque che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia (Codice di diritto canonico, cann. 519 e 520).
In quanto titolare della cura d'anime, al parroco spetta il dovere di conferire il battesimo, celebrare l'Eucarestia, ascoltare le confessioni con facoltà di assolvere i peccati, portare il viatico ai malati, amministrare l'unzione agli infermi, effettuare le pubblicazioni matrimoniali e quelle relative alle ordinazioni diaconali e presbiterali, assistere ai matrimoni, celebrare i funerali.
Egli deve inoltre adoperarsi per incrementare le pie associazioni di fede, di pietà e di carità e, in quanto amministratore dei beni della chiesa, avere cura dei beni temporali parrocchiali, siano essi corporali, cioè i beni mobili e immobili, o non corporali, cioè i diritti, le azioni e le servitù.
Il parroco deve avere cura, oltre che delle anime e dei beni, anche dell'archivio parrocchiale.
Nell'archivio egli conserva tutti quei "documenti che costituiscono gli atti più importanti per la società religiosa e civile, quali sarebbero lo stato delle anime, gli atti di nascita, di cresima, di matrimonio, di morte, la raccolta delle encicliche e bolle pontificie, delle pastorali e decreti vescovili, i titoli delle rendite della chiesa, dei benefici, i documenti delle pie fondazioni, legati, ecc." (1).
Sistema informativo degli archivi storici del Trentino-AST