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Amministrazione separata usi civici di Penia, Penia (Canazei), 1946 dicembre 12 - - Ente

 

Tipologia

Ente

 

Forma autorizzata del nome

Amministrazione separata usi civici di Penia, Penia (Canazei), 1946 dicembre 12 -  Linked Open Data: san.cat.sogP.87313

 

Altre denominazioni

Amministrazione separata degli usi civici di Penia ASUC. Amministrazione separata degli usi civici di Penia

 

Tipo ente

ente pubblico territoriale

 

Descrizione

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (Codice Civile, artt. 822 e sgg.). Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emanata il 5 gennaio 1951 riguardanti i beni d'uso civico stabilisce che "le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravviventi del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato ad sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione della feudalità". All'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno napoleonico mentennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento. Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali". La patente imperiale del 5 luglio 1853, n. 130 dettava le norme per regolare e reluire vari diritti sulla legna, sui pascoli e sui prodotti forestali; la legge provinciale del 9 gennaio 1866, n.1 per la Contea principesca del Tirolo, emanò il regolamento comunale ed elettorale per i comuni ed era riconosciuta l'esistenza degli usi civici (vd. § 27,30, 39, 49, 60-70); la legge del 7 giugno 1883, n. 94 conteneva norme per la divisione di beni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione; la legge provinciale per il Tirolo del 19 giugno 1909, n. 61 provvedeva alla divisione delle porzioni di terreno, anteriormente di proprietà comune. Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio 1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332 approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927. La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici. Le amministrazioni separate in provincia di Trento furono in seguito regolate con D.P.G.P. del 11 novembre 1952, n. 4, intitolato "Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n.1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico". La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n.332/1928, art. 64, co. 3). Con decreto del prefetto di Trento del 12 dicembre 1946, n. 41221/111/b veniva istituita l'amministrazione separata degli usi civici di Penia, attualmente in vigore.

 

Sistema aderente

Sistema informativo degli archivi storici del Trentino-AST

 

URL Scheda provenienza